Le Grandi Costituzioni Latine - 1786

LE GRANDI COSTITUZIONI LATINE 1786
VERA INSTITUTA SECRETA ET FUNDAMENTA ORDINIS VETERUM
STRUCTORUM LIBERORUM
AGGREGATORUM
ATQUE
CONSTITUTIONE MAGNAE ANTIQUI ACCEPTI RITUS SCOTICI.
ANNI MDCCLXXXVI
UNIVERSI TERRARUM ORBIS SUMMI ARCHITECTONIS
GLORIA AB INGENIIS
Nuovi Istituti Segreti e Fondazioni
della antichissima e rispettabilissima Società dei Muratori Antichi Riuniti, conosciuta sotto il nome di Ordine Reale e Militare della libera arte dei tagliatori della pietra.
Noi, FEDERICO, per grazia di Dio, Re di Prussia, Margravio di Brandeburgo, ecc. ecc. ecc.
Sovrano Gran Protettore, Gran Comandante, Gran Maestro Universale e Conservatore della antichissima e rispettabilissima Società degli Antichi Liberi Muratori o Architetti Uniti, altrimenti chiamata Ordine Reale e Militare dell'Arte Libera dei Tagliatori della Pietra o Libera Muratoria:
A TUTTI GLI ILLUSTRI E AMATI FRATELLI
CUI QUESTO DOCUMENTO ARRIVERA':
Tolleranza, Unione, Prosperità
È evidente e incontestabile che, fedeli alle importanti obbligazioni che ci siamo imposti nell'accettare il protettorato della antichissima e rispettabilissima Istituzione conosciuta ai nostri giorni con il nome di Ordine degli Antichi Liberi Muratori Riuniti, noi ci siamo applicati, come chiunque sa, a circondarla della nostra particolare sollecitudine.
Questa Istituzione universale, la cui origine risale all'inizio della società umana, è pura nel suo dogma e nella sua dottrina; essa è saggia, prudente e morale nei suoi insegnamenti, nella sua pratica, nei suoi progetti e nei suoi mezzi; essa si raccomanda soprattutto per il suo scopo filosofico, sociale e umanitario.
Questa società ha per oggetto l'Unione, la Felicità, il Progresso e il Benessere della famiglia umana in generale e di ogni uomo in particolare. Essa deve dunque lavorare con fiducia ed energia e compiere sforzi incessanti per raggiungere il suo scopo, il solo che essa stessa riconosca degno di se stessa.
Ma con l'andare del tempo, la composizione degli organi della Muratoria e l'unità del primitivo governo hanno subito dei gravi attentati, causati dai grandi rovesciamenti e dalle rivoluzioni che, mentre cambiavano la faccia della terra o la sottoponevano a continue vicissitudini, hanno, nelle diverse epoche, sia nell'Antichità che ai nostri giorni, disperso gli antichi muratori su tutta la superficie del globo. Questa dispersione ha dato origine a dei sistemi eterogenei che oggi esistono sotto il nome di Riti e il cui insieme costituisce l'Ordine.
Tuttavia altre divisioni, nate dalle prime, hanno dato luogo alla organizzazione di nuove società: la maggior parte di queste non ha nulla in comune con la Arte Libera della Libera Muratoria, salvo il nome di qualche formula conservata dai fondatori, per meglio nascondere i loro segreti progetti - progetti spesso troppo esclusivi, talvolta pericolosi e quasi sempre contrari ai principi e alle sublimi dottrine della Libera Muratoria, così come noi li abbiamo ricevuti dalla tradizione.
I dissensi ben noti che queste nuove associazioni hanno suscitato nell'Ordine e che hanno per troppo tempo fomentato, hanno risvegliato i sospetti e la sfiducia di quasi tutti i Principi, alcuni dei quali lo hanno crudelmente perseguitato.
Alcuni Muratori, di meriti eminenti, sono infine riusciti a placare questi dissensi e hanno tutti, da lungo tempo, espresso il desiderio che esse fossero oggetto di una deliberazione generale, al fine di provvedere ai modi per impedirne il ripresentarsi e di assicurare il mantenimento dell'Ordine, ristabilendo l'unità nel suo governo e nella composizione primitiva dei suoi organi, così come la sua antica disciplina.
Condividendo questo desiderio che noi stessi abbiamo provato fin dal giorno nel quale siamo stati completamente iniziati ai misteri della Libera Muratoria, noi non abbiamo potuto nasconderci né il numero, né la natura, né la grandezza reale degli ostacoli che noi avremmo dovuto superare per soddisfare quel desiderio.
La nostra prima cura è stata quella di consultare i membri più saggi e più eminenti dell'Ordine in tutti i paesi, sulle misure più adatte da intraprendere per raggiungere un fine così utile, rispettando le idee di ognuno, senza danneggiare la giusta indipendenza dei Muratori e soprattutto la libertà di opinione che è la prima e la più sacra di tutte le libertà, ma nello stesso tempo quella più pronta ad andare in ombra.
Fino a oggi gli obblighi che ci erano stati più particolarmente imposti in quanto Re, i numerosi e importanti avvenimenti che hanno caratterizzato il nostro regno, hanno paralizzato le nostre buone intenzioni e ci hanno allontanato dallo scopo che ci eravamo imposti. Ormai è al tempo, così come alla saggezza, all'istruzione e allo zelo dei fratelli che verranno dopo di noi, che spetterà il compimento e il perfezionamento di un'opera così grande e così bella, così giusta e così necessaria. È a loro che noi lasciamo in eredità questo compito, raccomandando loro di lavorare senza interruzione, ma con pazienza e precauzione.
Tuttavia nuove e pressanti richieste che, da ogni parte, ci sono state indirizzate, in questi ultimi tempi, ci hanno convinto della necessità di opporre immediatamente una robusta barriera allo spirito intollerante, settario, scismatico e disordinato, che alcuni innovatori cercano oggi di insinuare tra i fratelli. I loro progetti hanno maggiore o minore estensione e sono o imprudenti o reprensibili: presentati sotto falsi colori, questi progetti, cambiando la natura dell'Arte libera della Libera Muratoria, tendono a deviarla dal suo scopo e devono necessariamente causare il discredito e la rovina dell'Ordine. Di fronte a tutto ciò che accade nei reami vicini, noi riconosciamo che un intervento da parte nostra è divenuto indispensabile.
Questa ragione e altre cause non meno gravi ci impongono dunque il dovere di riunire in un solo corpo di Muratoria tutti i Riti del Regime Scozzese le cui dottrine sono, a parere generale, quasi le stesse di quelle delle antiche Istituzioni che tendono all'identico fine, e che, non essendo che i rami principali di un solo e stesso albero, non differiscono tra loro che per delle formule, ormai conosciute da molti e facili da conciliare. Questi Riti sono quelli conosciuti sotto i nomi di Rito Antico, di Heredom o di Hairdom, dell'Oriente di Kilwinning, di Sant'Andrea, degli Imperatori di Oriente e di Occidente, dei Principi del Real Segreto o di Perfezione, del Rito Filosofico e infine del Rito Primitivo, il più recente di tutti. Adottando, di conseguenza, come base della nostra riforma salutare, il titolo del primo di questi Riti e il numero di gradi della gerarchia dell'ultimo, noi li Dichiariamo ora riuniti in un solo Ordine, il quale, professando il Dogma e le pure Dottrine della antica Libera Muratoria, abbraccia tutti i sistemi del Rito Scozzese sotto il nome di Rito Scozzese Antico Accettato..
La dottrina sarà comunicata ai Muratori in trentatrè gradi, divisi in sette Templi o Classi. Ogni Muratore sarà tenuto a percorrere successivamente ognuno di questi gradi, prima di arrivare all'ultimo e sublime; e, per ciascun grado, dovrà attendere quell'intervallo di tempo e sostenere quelle prove che gli saranno imposte conformemente agli Istituti, Decreti e Regolamenti antichi e nuovi dell'Ordine, così come nel Rito di Perfezione.
Il primo grado sarà conferito prima del secondo, questo prima del terzo e così di seguito fino al grado sublime - il trentatreesimo e ultimo - che sorveglierà, dirigerà e governerà tutti gli altri. Un corpo o riunione di membri in possesso di questo grado formerà un Supremo Gran Consiglio, depositario del Dogma; il quale sarà il Difensore e il Conservatore dell'Ordine che governerà e amministrerà conformemente al presente documento e alle Costituzioni qui di seguito decretate.
Tutti i gradi dei Riti riuniti, come è detto sopra, dal primo al diciottesimo, saranno classificati tra i gradi del Rito di Perfezione nel loro ordine rispettivo e, considerando le analogie e le similitudini che esistono tra loro, essi formeranno i diciotto primi gradi del Rito Scozzese Antico Accettato; il diciannovesimo grado e il ventitreesimo grado del Rito primitivo formeranno il ventesimo grado dell'Ordine. Il ventesimo e il ventitreesimo grado del Rito di Perfezione, cioè il sedicesimo e il ventiquattresimo grado del Rito primitivo, formeranno il ventunesimo e il ventottesimo grado dell'Ordine.
I Principi del Real Segreto occuperanno il trentaduesimo grado, immediatamente al di sotto dei Sovrani Grandi Ispettori Generali il cui grado sarà il trentatreesimo e ultimo dell'Ordine. Il trentunesimo grado sarà quello dei Sovrani Giudici Comandanti. I Grandi Comandanti, Grandi Eletti Cavalieri Kadosh, prenderanno il trentesimo grado. I Capi del Tabernacolo, i Principi del Tabernacolo, i Cavalieri del Serpente di Bronzo, i Principi di Grazia, i Grandi Comandanti del Tempio e i Grandi Scozzesi di Sant'Andrea, comporranno rispettivamente: il ventitreesimo, il ventiquattresimo, il venticinquesimo, il ventiseiesimo, il ventisettesimo e il ventinovesimo grado.
Tutti i sublimi gradi di questi stessi Sistemi Scozzesi riuniti saranno, per la loro analogia o la loro identità, distribuiti nelle classi del loro ordine che corrispondono al regime detto del Rito Scozzese Antico Accettato.
Ma giammai né con qualunque pretesto, nessuno di questi sublimi gradi potrà essere assimilato al trentatreesimo e molto sublime grado del Sovrano Grande Ispettore Generale, Protettore e Conservatore dell’Ordine, che è l'ultimo del Rito Scozzese Antico Accettato e, in alcun caso, nessuno potrà godere degli stessi diritti, prerogative, privilegi o poteri dei quali noi investiamo questi Ispettori.
Così noi conferiamo loro la pienezza della Potenza suprema e conservatrice.
E, affinché il presente proclama sia osservato fedelmente e per sempre, noi ordiniamo ai nostri Cari, Valenti e Sublimi Cavalieri e principi Muratori di vegliare sulla sua esecuzione.
Dato dal nostro Palazzo, a Berlino, il giorno delle calende - primo - di Maggio, l'anno di Grazia 1786, e del nostro regno il 47mo.
Firmato
FEDERICO

COSTITUZIONI E STATUTI DEI GRANDI E SUPREMI CONSIGLI
Composti dei Grandi Ispettori Generali, Padroni, Capi e Conservatori
dell'ORDINE DEL 33MO e ultimo grado del Rito Scozzese Antico Accettato
e REGOLAMENTI
Per il governo di tutti i Concistori, Consigli, Collegi, Capitoli e altri Corpi muratori sottomessi alla giurisdizione dei detti Consigli.
In nome del Santissimo e Grande Architetto dell'Universo
Ordo ab Chao
Con l'approvazione, in presenza e sotto gli auspici di sua Augusta Maestà Federico Il, Re di Prussia, Margravio di Brandeburgo, ecc., Potentissimo Monarca, Gran protettore, Gran Comandante, ecc., dell'ORDINE, ecc. ecc. ecc.
I Sovrani Grandi Ispettori Generali, riuniti in Supremo Consiglio, hanno, dopo deliberazione, approvato i seguenti Decreti, che sono e saranno in perpetuo le loro Costituzioni, Statuti e Regolamenti per il governo dei Concistori e delle altre Officine muratorie sottomesse alla giurisdizione dei detti Grandi Ispettori.
Articolo I
Tutti gli articoli delle Costituzioni, Statuti e Regolamenti redatti nell'anno 1762 dai nove Commissari del Gran Consiglio dei Principi Muratori del Real Segreto, che non siano contrari alle presenti disposizioni, sono mantenuti e dovranno essere osservati; quelli che siano contrari sono abrogati e considerati espressamente aboliti.
Articolo II
§ I Il trentatreesimo Grado conferisce ai Muratori che ne siano legittimamente rivestiti la qualità, il titolo, il privilegio e l'autorità di Sovrani Grandi Ispettori Generali dell'Ordine.
§ II L'oggetto specifico della loro missione è di istruire e illuminare i loro fratelli; di far regnare tra loro la Carità, l'Unione e l'Amore fraterno; di mantenere la regolarità nei lavori di ogni grado e di vegliare affinché essa sia osservata da tutti i membri; di far rispettare e, in ogni occasione, di rispettare e difendere i Dogmi, le Dottrine, gli Istituti, le Costituzioni, gli Statuti e i Regolamenti dell'Ordine, e principalmente quelli della Alta Muratoria, e infine di applicarsi, in ogni luogo, a compiere opere di Pace e di Misericordia.
§ III Una riunione di membri di questo grado prende il titolo di Consiglio del Trentatreesimo Grado o dei Potenti Grandi Ispettori Generali dell'Ordine; questo Consiglio si forma e si compone come segue:
1) Nei luoghi adatti alla istituzione di un Supremo Consiglio di questo grado, l'Ispettore più anziano in grado è autorizzato, con la presente, a elevare un altro fratello alla stessa dignità, dopo essersi assicurato che questo lo abbia realmente meritato per il suo carattere, la sua istruzione e i gradi di cui è rivestito, e gli farà prestare il giuramento;
2) Questi due fratelli conferiranno insieme, e nello stesso modo, il grado a un altro membro.
§ IV Il Supremo Consiglio sarà allora costituito.
Ma nessun altro Candidato sarà ammesso, se non avrà ricevuto la unanimità dei voti, dalla viva voce di ogni membro, cominciando dal più giovane, vale a dire da quello ricevuto per ultimo.
Il voto negativo di uno solo dei membri deliberanti, se le sue ragioni sono giudicate sufficienti, farà rifiutare il candidato. Questa regola sarà osservata in tutti i casi analoghi.
Articolo III
§ I Nei luoghi più sopra descritti, i due fratelli che per primi saranno stati elevati a questo grado saranno di diritto i due primi Ufficiali del Supremo Consiglio, cioè: il Potentissimo Monarca Gran Comandante e l'Illustrissimo Luogotenente Gran Comandante.
§ II Se il primo di questi Ufficiali muore, o abdica, o si assenta per sempre, sarà sostituito dal secondo Ufficiale, il quale sceglierà il suo successore tra gli altri Grandi Ispettori.
§ III Se il secondo Ufficiale abdica, muore o si allontana per sempre, il primo Ufficiale gli darà come successore un altro membro dello stesso grado.
§ IV Il Potentissimo Monarca nominerà ugualmente l'Illustre Ministro di Stato del Sacro Impero, l'Illustre Gran Maestro delle Cerimonie e l'Illustre Capitano delle Guardie; e designerà, nello stesso modo, altri fratelli per ricoprire gli altri uffici vacanti o che potessero divenirlo.
Articolo IV
Ogni Muratore che, possedendo le qualità e le capacità richieste, debba essere elevato a questo grado sublime, pagherà anticipatamente, nelle mani dell'illustre Tesoriere del Sacro Impero, un contributo di dieci Federici d'oro o di dieci Luigi d'oro, moneta antica, o l'equivalente in danaro del paese.
Quando un fratello sarà iniziato al trentesimo, al trentunesimo o al trentaduesimo grado, sarà riscossa da lui una somma equivalente di valore e per lo stesso titolo, per ogni grado.
Il Supremo Consiglio sorveglierà l'amministrazione di questi fondi e ne disporrà nell'interesse dell'Ordine.
Articolo V
§ I Ogni Supremo Consiglio si comporrà di nove Sovrani Grandi Ispettori Generali del trentatreesimo grado, quattro dei quali, almeno, dovranno professare la religione dominante del paese.
§ II Quando il Potentissimo Monarca Gran Comandante e il Luogotenente Gran Comandante sono presenti, tre membri sono sufficienti per comporre il Supremo Consiglio e per decidere gli affari dell'Ordine.
§ III In ciascuna grande nazione, reame, o impero d'Europa, ci sarà un solo Supremo Consiglio di questo grado.
Negli stati e province di cui si compone l'America settentrionale, sia sul continente, sia nelle isole, ci saranno due Consigli, il più possibile lontani l'uno dall'altro.
Negli stati e province di cui si compone l'America meridionale, sia sul continente, sia nelle isole, ci saranno ugualmente due Consigli, il più possibile lontani l'uno dall'altro.
Non ci sarà che un solo Supremo Consiglio in ogni impero, stato sovrano o reame d'Asia, d'Africa, ecc.
Articolo VI
Il Supremo Consiglio non esercita sempre direttamente la propria autorità sui gradi al di sotto del diciassettesimo o Cavaliere di Oriente, di Occidente. A seconda delle circostanze e delle località, può delegare la propria autorità anche tacitamente. Ma il suo diritto è imprescrittibile, e tutte le Logge e tutti i Consigli di Perfetti Muratori, di qualunque grado siano, sono, per il presente articolo, tenuti a riconoscere in coloro che sono investiti del trentatreesimo grado l'autorità dei Sovrani Grandi Ispettori Generali dell'Ordine, di rispettare le loro prerogative, di rendere loro gli onori dovuti, di obbedir loro, e, infine, di rispondere con fiducia a tutte le domande che essi potessero fare per il bene dell'Ordine, in virtù delle sue leggi, delle presenti Grandi Costituzioni e dell'autorità delegata a questi Ispettori, che sia una autorità generale o speciale, o anche temporanea e personale.
Articolo VII
Tutti i Consigli e tutti i Muratori di grado superiore al sedicesimo hanno diritto di fare appello al Supremo Consiglio dei Sovrani Grandi Ispettori Generali, che potrà permettere loro di presentarsi e di farsi ascoltare di persona.
Quando si trattasse di una questione di onore tra Muratori, di qualunque grado essi siano, la causa sarà portata direttamente davanti al Supremo Consiglio che deciderà in prima e ultima istanza.
Articolo VIII
Un Grande Concistoro di Principi Muratori del Real Segreto sceglierà il suo Presidente tra i membri del trentaduesimo grado che lo compongono; ma in ogni caso gli atti di un Gran Concistoro non avranno valore che quando saranno stati preventivamente sanzionati dal Supremo Consiglio del trentatreesimo grado; il quale, dopo la morte di Sua Augusta Maestà il Re, Potentissimo Monarca e Comandante Generale dell'Ordine, erediterà l'autorità suprema muratoria e la eserciterà in tutta l'estensione dello stato, del regno o dell'impero che sarà stato posto sotto la sua giurisdizione.
Articolo IX
Nei paesi sottomessi alla giurisdizione di un Supremo Consiglio dei Sovrani Grandi Ispettori Generali, regolarmente costituito e riconosciuto da tutti gli altri Supremi Consigli, nessun Sovrano Grande Ispettore Generale o Deputato Ispettore Generale potrà fare uso della propria autorità, a meno che non sia stato riconosciuto da quello stesso Supremo Consiglio e che non abbia ottenuto la sua approvazione.
Articolo X
Nessun Deputato Ispettore Generale, ammesso e fornito di patente in precedenza o in un secondo tempo in virtù delle presenti Costituzioni, potrà con la propria autorità privata conferire ad alcuno il grado di Cavaliere Kadosh o altro grado superiore, né fornirne le patenti.
 Articolo XI
Il grado di Cavaliere Kadosh, così come il trentunesimo e il trentaduesimo grado, non sarà conferito che a Muratori che ne siano stati giudicati degni; e questo in presenza di almeno tre Sovrani Grandi Ispettori Generali.
Articolo XII
Quando piacerà al Santissimo e Grande Architetto dell'Universo di chiamare a Sé Sua Augusta Maestà il Re, Potentissimo Sovrano Gran Protettore, Comandante e Vero Conservatore dell'Ordine, ecc. ecc., ogni Supremo Consiglio di Sovrani Grandi Ispettori Generali, già regolarmente costituito e riconosciuto, o che sarà ulteriormente costituito e riconosciuto in virtù dei presenti statuti, sarà di pieno diritto investito legittimamente di tutta l'autorità muratoria della quale Sua Maestà è attualmente rivestita. Ogni Supremo Consiglio eserciterà la sua autorità quando sarà necessario e in qualunque luogo, in tutta l'estensione del paese sottoposto alla sua giurisdizione; e se, a causa di illegalità, ci fosse ragione per protestare, sia trattandosi di Patenti o di poteri accordati ai Deputati Ispettori Generali, sia trattandosi di qualunque altro argomento, se ne farà una relazione che sarà indirizzata a tutti i Supremi Consigli dei due emisferi.
Articolo XIII
§ I Ogni Supremo Consiglio del trentatreesimo grado potrà delegare uno o più Sovrani Grandi Ispettori Generali dell'Ordine che lo compongono, al fine di fondare, costituire e stabilire un Consiglio dello stesso grado in tutti i paesi menzionati nei presenti statuti, a condizione che essi obbediscano puntualmente a ciò che è stabilito al terzo paragrafo dell'articolo II precedente, così come alle altre disposizioni della presente Costituzione.
§ II Il Supremo Consiglio potrà ugualmente dare a questi Deputati il potere di accordare patenti ai Deputati Ispettori Generali, i quali dovranno almeno avere ricevuto regolarmente tutti i gradi che possiede un Cavaliere Kadosh, delegando loro quella parte della loro autorità suprema che sia necessaria per costituire, dirigere e sorvegliare le Logge e i Consigli, dal quarto al ventinovesimo grado inclusi, nei paesi nei quali non ci siano alcuna Officina o Consiglio dei gradi sublimi legalmente costituiti.
§ III Il manoscritto del Rituale dei gradi sublimi non sarà affidato che ai due primi Ufficiali di ogni Consiglio o a un fratello incaricato di costituire un Consiglio degli stessi gradi in un altro paese.
Articolo XIV
In tutte le cerimonie muratorie dei gradi sublimi e in tutte le processioni solenni dei Muratori in possesso di tali gradi, il Supremo Consiglio marcerà per primo, e i due primi Ufficiali prenderanno posto dopo tutti gli altri membri e saranno immediatamente preceduti dal grande stendardo e dalla spada dell'Ordine.
Articolo XV
§ I Un Supremo Consiglio deve riunirsi regolarmente nei primi tre giorni di ogni terza luna nuova; si riunirà più spesso, se gli affari dell'Ordine lo esigessero e fosse urgente occuparsene.
§ II Oltre alle grandi feste solenni dell'Ordine, il Supremo Consiglio ne avrà tre particolari ogni anno, vale a dire: il giorno delle calende di ottobre, il ventisette dicembre e il giorno delle calende di maggio.
Articolo XVI
§ I Per essere riconosciuto e godere dei privilegi connessi al trentatreesimo grado, ogni Sovrano Grande Ispettore Generale sarà munito di Patenti e di lettere di accreditamento il cui modello si trova nel Rituale del grado. Queste lettere gli saranno rilasciate a condizione di versare al Tesoro del Sacro Impero la somma che ogni Supremo Consiglio stabilirà per la sua giurisdizione non appena sarà costituito. Il detto Sovrano Grande Ispettore Generale pagherà ugualmente un Federico, o un Luigi, moneta antica, o l'equivalente in valuta del paese, all'illustre Segretario, in pagamento del suo lavoro per la spedizione delle dette lettere e per la apposizione del Sigillo.
§ II Ogni Sovrano Grande Ispettore Generale terrà, inoltre, un registro dei suoi atti; ogni pagina sarà numerata; la prima e l'ultima pagina saranno segnate e siglate per constatarne l'identità. Si dovranno trascrivere su questo registro le Grandi Costituzioni, gli Statuti e i Regolamenti Generali dell'Arte sublime della Libera Muratoria.
L'ispettore stesso sarà tenuto a riportare successivamente tutti i suoi Atti, a pena di nullità o anche di interdizione.
I Deputati Ispettori Generali sono tenuti a fare lo stesso con le stesse penalità.
§ III [Gli Ispettori Generali] si scambieranno le loro Patenti e i loro registri, e vi apporranno la constatazione reciproca del luogo ove si siano incontrati e riconosciuti.
Articolo XVII
La Maggioranza dei voti è necessaria per legalizzare gli atti dei Sovrani Grandi Ispettori Generali, nei luoghi ove esiste un Supremo Consiglio del trentatreesimo grado, legalmente costituito e riconosciuto. Di conseguenza in un paese o territorio sotto la dipendenza di un Supremo Consiglio nessuno di questi Ispettori potrà esercitare individualmente la sua autorità, a meno di non averne ottenuto l'autorizzazione dal detto Supremo Consiglio, e nel caso in cui L'Ispettore appartenga a un'altra giurisdizione, a meno di non essere stato riconosciuto da una dichiarazione alla quale la formula ha fatto dare il nome di Exequatur.
Articolo XVIII
Tutte le somme raccolte per fare fronte alle spese - vale a dire il costo dei Ricevimenti - e quelle che sono percepite a titolo di spese di iniziazione ai gradi al di sopra del sedicesimo fino al trentatreesimo compreso, saranno versate nel Tesoro del Sacro Impero, sotto il controllo dei Presidenti e dei Tesorieri dei Consigli e delle Sublimi Logge di questi gradi, così come dei Sovrani Grandi Ispettori Generali, dei loro Deputati, dell'illustre Segretario e dell'Illustre Tesoriere del Sacro Impero.
Il Supremo Consiglio reggerà e sorveglierà l'amministrazione e l'impiego di queste somme: se ne farà rendere, ogni anno, un resoconto esatto e fedele, e avrà cura di informare le Officine alle sue dipendenze.
DECRETATO, FATTO E APPROVATO
in Grande e Supremo Consiglio del trentatreesimo grado, regolarmente costituito, convocato e riunito, con l'approvazione e la presenza di Sua Augusta Maestà, FEDERICO, secondo del nome, per grazia di Dio Re di Prussia, Margravio di Brandeburgo, ecc. ecc. ecc., Potentissimo Monarca, Grande Protettore, Gran Comandante, Gran Maestro Universale e Vero Conservatore dell'Ordine.
Il giorno delle calende - primo di maggio, A[nno] Lucis 5786 e dell'era cristiana il 1786.
Firmato STARK, ill., H. WILLHELM D'ESTERNO, ill., WOELLNER, ill.
APPROVATO e dato nella nostra Residenza Reale di Berlino, il giorno delle calende - primo maggio, anno di grazia 1786, e del nostro regno il 47mo.
Firmato FEDERICO.

APPENDICE
AGLI STATUTI FONDAMENTALI E GRANDI COSTITUZIONI DEL SUPREMO CONSIGLIO DEL 33MO GRADO
ARTICOLO I
Lo Stendardo dell’Ordine è [di colore] argento con frange in oro, con al centro un'aquila nera a due teste, ad ali spiegate; il becco e le cosce sono in oro; tiene in un artiglio l'elsa d'oro e nell'altro la lama d'acciaio di una spada all'antica, posta orizzontalmente da destra a sinistra. A questa spada è appesa la divisa latina, in lettere d'oro DEUS MEUMQUE JUS.
L'aquila è coronata da un triangolo in oro; tiene una fiamma color porpora con frange in oro e cosparsa di stelle d'oro.
ARTICOLO II
Le insegne distintive dei Sovrani Grandi Ispettori Generali sono
1) Una croce teutonica rossa che si porta sulla parte sinistra del petto.
2) Un grande cordone bianco marezzato bordato in oro; sul davanti vi è un triangolo raggiante in oro, nel mezzo del quale vi è il numero 33; ai lati del vertice superiore del triangolo vi sono due spade in argento la cui punta si dirige verso il centro. Il cordone è portato da destra a sinistra e termina all'estremità con una frangia d'oro e una rosetta rossa e verde alla quale è appeso il gioiello ordinario dell'Ordine.
3) Il gioiello è un'aquila simile a quella dello stendardo; porta il diadema d'oro di Prussia.
4) La grande decorazione dell'Ordine è incisa su una croce teutonica: è una stella a nove punte, formata da tre triangoli d'oro sovrapposti e intrecciati. Una spada si dirige dalla parte inferiore del lato sinistro alla parte superiore del lato destro, e, al lato opposto, vi è una mano di Giustizia. In mezzo è lo scudo dell'Ordine, azzurro, sul quale si trova un'aquila simile a quella dello stendardo; a destra dello scudo è una bilancia d'Oro, a sinistra un compasso d'oro appoggiato su una squadra d'oro. Intorno allo scudo si trova una fiamma blu che porta, in lettere d'oro, l'iscrizione latina ORDO AB CHAO. Questa fiamma è chiusa in un doppio cerchio, formato da due serpenti d'oro, ognuno con la propria coda tra i denti.
Dei piccoli triangoli formati dall'intersezione dei triangoli principali, i nove più vicini alla fiamma sono di colore rosso e portano ciascuno una delle lettere delle quali si compone la parola S. A. P. I. E. N. T. I. A.
5) I tre primi Ufficiali del Supremo Consiglio portano, in più, una sciarpa o cintura a frange in oro, che ricade sul lato destro.
ARTICOLO III
Il Grande Sigillo dell’Ordine è uno scudo d'argento sul quale si trova un'aquila a due teste, simile a quella dello stendardo, ma con in più il diadema di Prussia in oro; al di sopra del diadema vi è un triangolo raggiante, al centro del quale è il numero 33. Tuttavia si può accettare di mettere al di sopra dell'aquila la corona o il triangolo da solo.
Al di sotto dello scudo, sotto le ali e gli artigli dell'aquila, ci sono trentatré stelle disposte in semicerchio; tutto intorno è la seguente iscrizione: Supremo Consiglio del Trentatreesimo Grado Per…
Fatto in Supremo Consiglio del trentatreesimo grado, il giorno, mese e anno come più sopra.
(Omissis)
Noi sottoscritti, Sovrani Grandi Ispettori Generali, ecc., ecc., ecc., componenti questo Congresso muratorio, conformemente alle disposizioni dell'Articolo III, in data di oggi, abbiamo attivamente collazionato le copie che precedono qui sopra sulla base della redazione autentica dei veri Istituti Segreti Fondamentali, Statuti, Grandi Costituzioni e Appendici del 1mo maggio 1786 - Era Volgare - le copie conformi ufficiali dei quali sono depositate e sono state attentamente e fedelmente conservate in tutta la loro purezza negli archivi dell'Ordine.
Noi, di conseguenza, certifichiamo le dette copie fedeli e conformi alla lettera agli originali dei detti documenti.
IN FEDE DELLA QUAL COSA, noi firmiamo le presenti, il 15mo giorno di Adar, Anno Lucis 5.833, vulgo il 23 febbraio 1834.
DEUS MEUMQUE JUS
Barone Freteau de Peny, 33°
Conte Thiebault, 33°
Marchese de Giamboni, 33°
A. C. R. d'Andrada, 33°
Luigi Menes Vascos de Drummond, 33°
Conte di Saint-Laurent, S. G. I. G. 33°
Setier, 33°
Lafayette, 33°.

LE GRANDI COSTITUZIONI DEL 1786
REVISIONATE DAL CONVENTO UNIVERSALE DEI SUPREMI CONSIGLI RIUNITI A LOSANNA
RITO SCOZZESE ANTICO E ACCETTATO
GRANDI COSTITUZIONI
ARTICOLO PRIMO
Le costituzioni, statuti e regolamenti adottati il primo maggio 1786 dovranno essere strettamente osservati in tutti gli articoli che non siano contrari alle presenti deliberazioni. Gli articoli contrari alle presenti dichiarazioni sono e permangono abrogati dalle presenti deliberazioni.
ARTICOLO 2
§ 1 Il trentatreesimo grado conferisce ai Muratori che lo possiedano legittimamente la qualità, il titolo, il privilegio e l'autorità di Sovrani Grandi Ispettori Generali dell'Ordine.
§ 2 I Sovrani Grandi Ispettori Generali hanno come missione e come preciso dovere quelli di istruire e illuminare i loro fratelli; di mantenere tra loro i principi dell'amore per il prossimo, della concordia e della fraternità; di rispettare essi stessi e di far assicurare da parte degli altri Muratori la regolarità nel lavoro di ogni grado; di dedicare ogni cura alla rigorosa osservanza delle dottrine, dei principi delle costituzioni, degli statuti e dei regolamenti dell'Ordine, di applicarli e di affermarli in ogni occasione; infine di manifestarsi dovunque come operai di pace e di misericordia.
§ 3 È costituita una assemblea di membri dello stesso grado, con il titolo distintivo di Supremo Consiglio del trentatreesimo e ultimo grado o dei Supremi Grandi Ispettori Generali dell'Ordine; questo Consiglio è organizzato come segue:
1) Nei luoghi adatti a possedere un Supremo Consiglio del trentatreesimo e ultimo grado, un delegato di un Supremo Consiglio confederato, Sovrano Grande Ispettore Generale, trentatreesimo grado, in forza delle presenti dichiarazioni e alle condizioni qui di seguito stabilite, avrà la facoltà di conferire tale grado a un altro fratello, qualora lo giudichi degno per il suo carattere, la sua scienza e i suoi gradi; egli riceverà il giuramento del nuovo eletto.
2) Poi entrambi, allo stesso modo, potranno conferire lo stesso grado a un altro Muratore, e così via, fino al numero di Sovrani Grandi Ispettori Generali necessario per la costituzione di un Supremo Consiglio; il numero di Membri Attivi di un Supremo Consiglio deve essere almeno di nove.
§ 4 In questo modo potrà essere costituito un Supremo Consiglio del trentatreesimo e ultimo grado.
§ 5 Ogni Candidato, per essere ammesso in un Supremo Consiglio già costituito, dovrà ricevere l'unanimità dei voti; questi voti dovranno essere espressi ad alta voce, cominciando dal più giovane, cioè dall'ultimo ammesso.
Un solo voto contrario sarà sufficiente a far rifiutare il candidato; ma se le motivazioni fornite non sono ritenute valide dalla maggioranza, potrà non essere tenuto in considerazione.
Nel caso di più di un voto contrario, il candidato sarà definitivamente respinto.
I membri di un Supremo Consiglio sono nominati ad vitam. Questa legge dovrà essere osservata in ogni occasione simile.
ARTICOLO 3
§ 1 Dovunque sia costituito un Supremo Consiglio, gli uffici oltre la Gran Maestranza, che è riservata di diritto per un periodo massimo di nove anni al fratello più anziano, sono assegnati per elezione a maggioranza dei voti espressi, per un periodo che non potrà superare nove anni, a partire dal giorno della formazione del Supremo Consiglio; trascorso tale periodo, si procederà, per tutti gli uffici, a una nuova elezione.
§ 2 I Supremi Consigli attualmente esistenti dovranno rinominare tutti gli Ufficiali, compresi il Potentissimo Sovrano Gran Commendatore e il suo Luogotenente, per una durata non superiore a nove anni; questa rielezione dovrà avere luogo entro nove anni a partire dal giorno della promulgazione delle presenti deliberazioni e dell'atto di confederazione del 22 settembre 1875.
§ 3 Si provvederà all'elezione per gli uffici vacanti man mano che si sarà prodotta una vacanza nel Supremo Consiglio; questa elezione avrà luogo al più presto dopo l'avvenuta vacanza e il nuovo eletto rimarrà in carica solo il tempo rimanente nell'incarico al suo predecessore.
§ 4 I membri uscenti potranno sempre essere rieletti nei loro uffici.
§ 5 Un Ufficiale del Supremo Consiglio dimissionario dal suo ufficio, conserverà la sua qualità di Membro Attivo del Supremo Consiglio.
ARTICOLO 4
Ciascun Supremo Consiglio stabilirà le tasse da pagare entro la sua giurisdizione per l'ottenimento dei gradi e deciderà dell'impiego di quelle somme per il bene dell'Ordine.
ARTICOLO 5
§ 1 Ogni Supremo Consiglio dovrà essere composto di almeno nove Membri Attivi, Sovrani Grandi Ispettori Generali, trentatreesimo e ultimo grado, e non potrà superare il numero di trentatrè Membri Attivi.
§ 2 Qualunque deliberazione del Supremo Consiglio, per avere validità, dovrà avvenire alla presenza di almeno un terzo dei suoi Membri Attivi e sotto la presidenza del Potentissimo Sovrano Gran Commendatore, Gran Maestro, o del suo Luogotenente, a meno di una delega esplicita e speciale del Gran Maestro a un Membro Attivo a presiedere in sua assenza.
§ 3 I Supremi Consigli regolari attualmente riconosciuti sono mantenuti nella loro giurisdizione territoriale; ma in avvenire non potrà essere costituito che un solo Supremo Consiglio nel territorio di ogni stato sovrano.
ARTICOLO 6
Il Supremo Consiglio non esercita sempre un'autorità diretta nei gradi al di sotto del diciassettesimo, cioè Cavaliere di Oriente e di Occidente. A seconda delle circostanze e delle località, può delegare la propria autorità anche tacitamente; ma il diritto del Supremo Consiglio è imprescrittibile. Di conseguenza i presenti deliberano che ogni Loggia e ogni Consiglio di Muratori regolari di qualunque grado riconosceranno sempre ai membri del trentatreesimo e ultimo grado le prerogative dei Sovrani Grandi Ispettori Generali dell'Ordine, e si sottometteranno alla loro autorità, renderanno loro gli onori che sono dovuti, obbediranno e accorderanno loro la fiducia alla quale essi hanno diritto in tutte le prescrizioni che vorranno dare nell'interesse dell'Ordine, per il rispetto delle sue leggi, delle presenti Costituzioni, delle prerogative degli Ispettori Generali, sia particolari, sia temporanee, sia personali.
ARTICOLO 7
Tutte le Officine e tutti i Muratori all'Obbedienza hanno diritto di fare appello al Supremo Consiglio contro ogni sentenza o giudizio muratorio.
La presente disposizione consente agli appellanti di comparire di persona e di essere ascoltati nelle loro osservazioni.
ARTICOLO 8
Tutte le Officine all'Obbedienza, dal primo al trentatreesimo grado, eleggono il proprio Presidente, secondo le prescrizioni dettate dal loro Supremo Consiglio.
ARTICOLO 9
Entro la giurisdizione di un Supremo Consiglio confederato, nessun Sovrano Grande Ispettore Generale del trentatreesimo e ultimo grado, nessun Delegato di un'altra Obbedienza scozzese, potranno fare uso dei propri poteri muratori senza essere stati riconosciuti da quel Supremo Consiglio e avere ottenuto la sua approvazione.
ARTICOLO 10
A partire dall'adozione delle presenti Costituzioni, nessun Sovrano Grande Ispettore Generale del trentatreesimo e ultimo grado potrà, di sua propria autorità, conferire a chicchessia alcun grado muratorio, né consegnare alcun diploma o patente.
ARTICOLO 11
I gradi 30°, 31° e 32° non dovranno essere conferiti che a Muratori che ne siano stati giudicati degni e alla presenza di tre Sovrani Grandi Ispettori Generali oppure di un solo Sovrano Grande Ispettore Generale fornito dell'approvazione scritta e speciale di altri due Sovrani Grandi Ispettori Generali del trentatreesimo e ultimo grado.
ARTICOLO 12
In tutte le cerimonie muratorie alle quali il Supremo Consiglio parteciperà come tale, e in tutte le processioni solenni nelle quali figureranno gli alti gradi, il Supremo Consiglio verrà per ultimo e i due primi Ufficiali cammineranno dopo tutti i membri del Supremo Consiglio, preceduti dal Gran Portastendardo e dal Gran Portaspada.
ARTICOLO 13
§ 1 Il Supremo Consiglio deve tenere regolarmente le proprie sedute il terzo giorno di luna nuova, ogni tre lune nuove. Esso sarà convocato più frequentemente in caso di necessità urgenti.
§ 2 Indipendentemente dalle feste solenni dell'Ordine, il Supremo Consiglio avrà tre feste annuali sue proprie: alle calende di ottobre, al 27 dicembre e alle calende di maggio.
ARTICOLO 14
In tutti i paesi ove esista un Supremo Consiglio del trentatreesimo e ultimo grado, regolarmente stabilito e riconosciuto, è necessaria la maggioranza dei voti per dare forza di legge agli atti dei Sovrani Grandi Ispettori Generali. Di conseguenza, per tutta l'estensione del territorio posto sotto la giurisdizione di un Supremo Consiglio regolare, nessun Sovrano Grande Ispettore Generale sarà ammesso a compiere atti di autorità individuali come rappresentante, a meno di non aver ricevuto a tale scopo un mandato speciale del detto Supremo Consiglio; nel caso in cui il Sovrano Grande Ispettore Generale provenisse da un'altra giurisdizione, dovrà provvedersi, in anticipo, di una autorizzazione chiamata con il nome di Exequatur e consegnata dal Supremo Consiglio della giurisdizione.
ARTICOLO 15
Tutte le somme percepite, a qualunque titolo, saranno versate nel tesoro del Supremo Consiglio a cura dei Presidenti e dei Tesorieri di ogni Officina, degli Illustri Grandi Ispettori Generali, dell'Illustre Gran Segretario Cancelliere e del Tesoriere dell'Ordine.
La gestione e l'impiego di queste somme saranno poste sotto la direzione e la sorveglianza del Supremo Consiglio, che avrà cura di esigere ogni anno un resoconto fedele e regolare, di cui dovrà dare comunicazione a tutte le Officine della la sua giurisdizione.
ARTICOLO 16
Sono e permarranno abrogati, gli articoli XII, XIII e XIV delle Antiche Costituzioni.
In forza di ciò, le presenti decisioni, deliberate e votate in seduta solenne del Convento regolarmente costituito all'Oriente di Losanna, sono state sottoscritte con la firma dei Delegati delle differenti Potenze muratorie, affinché abbiano forza di legge presso tutte le Obbedienze del Rito Scozzese Antico e Accettato.
Il ventiduesimo giorno della luna di Eloul, sesto mese dell'anno di Vera Luce; volgarmente, il 22 Settembre 1875.



APPENDICE ALLE GRANDI COSTITUZIONI LATINE
ARTICOLO PRIMO
Lo stendardo dell'Ordine è bianco con una frangia d'oro; al centro si trova un'aquila d'oro a due teste, che tiene in un artiglio l'impugnatura e nell'altro la lama di una spada all'antica, posta orizzontalmente e diretta da destra a sinistra; a questa spada è sospesa l'iscrizione che segue, in caratteri d'oro: Deus meumque jus. L'aquila è coronata da un triangolo d'oro; un nastro color porpora cosparso di stelle d'oro, in numero uguale a quello dei Supremi Consigli confederati, passa attraverso i due becchi dell'aquila. In basso può essere aggiunta la divisa: Libertà Uguaglianza Fratellanza, o qualunque altra, come preferirà ciascun Supremo Consiglio.
ARTICOLO 2
Le insegne distintive dei Sovrani Grandi Ispettori Generali sono le seguenti:
1) Una croce teutonica rossa sulla parte sinistra del petto (facoltativa).
2) Un grande cordone bianco marezzato e bordato in oro; sul davanti un triangolo d'oro, circondato da raggi in oro; al centro del triangolo sta il numero 33; a destra e a sinistra del triangolo due spade d'argento che convergono verso il centro. Questo cordone è portato da sinistra a destra; termina con una punta contornata da frange in oro. Nel mezzo della punta si trova una rosetta rossa e verde.
3) Un'aquila d'argento a due teste, sormontata da un triangolo con un vertice in basso; l'aquila tiene una spada d'oro negli artigli; il becco e gli artigli sono d'oro. Questo gioiello è portato a collare appeso a un nastro bianco bordato d'oro. I Membri Attivi del Supremo Consiglio portano attaccata al gioiello una tripla croce in smalto rosso. I fratelli che non fanno più parte del Supremo Consiglio la portano circondata da un nastrino nero, con bordo d'oro.
4) Una doppia fede in oro con il nome del fratello (facoltativo).
ARTICOLO 3
Il grande sigillo dell'Ordine reca un'aquila a due teste, simile a quella dello stendardo. É contornato dall'iscrizione: Supremo Consiglio del XXXIII Grado per...
ARTICOLO 4
Gli atti e i diplomi dei Supremi Consigli avranno il seguente frontespizio:
Universi terrarum orbis architectonis ad gloriam ingentis.
Al centro l'aquila a due teste, sormontata dal triangolo con un vertice in basso, che tiene tra gli artigli la spada con la divisa: Deus meumque jus. Al di sotto dell'aquila le parole: Ordo ab chao.
A destra lo stendardo del Supremo Consiglio; a sinistra la bandiera dello stato. Più lontano, a destra, il nome del Supremo Consiglio; a sinistra le parole: Confederazione delle Potenze muratorie scozzesi.
Al di sotto può ancora essere aggiunta la divisa: Libertà Uguaglianza Fratellanza, o quella che ciascun Supremo Consiglio preferirà.
Fatto al Convento di Losanna, il giorno, mese e anno come sopra.

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