Manifesto di Losanna - 1875

MANIFESTO DI LOSANNA 1875 
Dal 6 al 22 settembre 1875, un Convento Internazionale, riunisce a Losanna 11 dei 22 Supremi Consigli dell'epoca. Tra il lavoro effettuato, ebbe luogo l'adozione all'unanimità di un documento, di seguito esposto, noto come il "Manifesto del Convento di Losanna"; documento spesso citato nelle discussioni sul Rito Scozzese Antico ed Accettato e che, dopo 130 anni, conserva molto la sua attualità. Bisogna guardarsi tuttavia dall'attribuirgli una portata esagerata: se il documento costituisce un punto di riferimento importante nella storia del R.S.A.A. è, in particolare sulla questione del Grande Architetto, il frutto di un compromesso che, in ogni caso, non durò a lungo.
Le basi dottrinarie e storiche e la definitiva reiezione di ogni residua ipotesi di validità dei deliberati del Convegno di Losanna del 1875, sono state evidenziate nel gennaio del 1970 a Barranquilla dove è stata votata dalla X Conferenza dei SS.CC. e all'unanimità questa reiezione.
IL MANIFESTO DEL CONVENTO
Da troppo tempo, e ssoprattutta in questi ultimi tempi, la Massoneria è stata oggetto dei più ingiuriosi attacchi.   
Nel momento in cui il Convento, dopo esame attento delle antiche costituzioni del Rito scozzese antico ed accettato, conservando con un religioso rispetto le sagge disposizioni che lo proteggono e lo perpetuano, libera la Massoneria delle inutili pastoie e vuole penetrarla sempre più del soffio di libertà che anima la nostra epoca; nel momento in cui su delle basi incrollabili, sancisce un'intima alleanza tra i Massoni del mondo intero, il Convento non può sciogliersi senza rispondere con una solare manifestazione alle deplorevoli calunnie ed ai violenti anatemi.   
Innanzitutto, agli uomini che, presentatisi in Massoneria, vogliono conoscere i suoi principi, li proclama con la seguente dichiarazione che è il suo programma ufficiale e le cui parole sono state convenute dal Convento.   
          DICHIARAZIONE DI PRINCIPI   
La Massoneria proclama, come ha proclamato fin dalla sua origine, l'esistenza di un principio creatore, sotto il nome di Grande Architetto dell'universo.   
Non impone alcun limite alla ricerca della verità, ed è per garantire a ognuno questa libertà che esige da tutti la tolleranza.   
La Massoneria è, dunque, aperta agli uomini di ogni nazionalità, di ogni razza, di ogni credenza.   
Vieta nelle Loggie ogni discussione politica e religiosa; accoglie tutti i profani, qualunque siano le loro opinioni in politica ed in religione, di cui non ha da preoccuparsi, purché siano liberi e di buoni costumi.   
 La Massoneria ha per scopo di lottare contro l'ignoranza in tutte le sue forme; è una scuola mutuale il cui il programma si riassume in questa maniera: ubbidire alle leggi del proprio paese, vivere secondo l'onore, praticare la giustizia, amare il proprio simile, lavorare senza pausa al bene dell'umanità e perseguire la sua progressiva e pacifica emancipazione.   
Ecco i principi che la Massoneria adotta e vuole fare adottare a chi ha il desiderio di appartenere alla famiglia massonica.   
Ma a lato di questa dichiarazione dei principi, il Convento ha bisogno di proclamare le dottrine sulle quali la Massoneria si fonda e vuole che ciascuno le conosca.   
Per elevare l'uomo dinanzi a se stesso, per renderlo degno della sua missione sulla terra la Massoneria pone il principio che il Creatore supremo ha dato all'uomo, come bene più prezioso, la libertà; la libertà, patrimonio dell'umanità tutta intera, raggio supremo che nessuno potere ha il diritto di spegnere né di smorzare e che è la sorgente dei sentimenti dell'onore e della dignità.   
Dalla preparazione al primo grado fino al conseguimento di quello più elevato della Massoneria scozzese, la prima condizione senza la quale nulla è accordato all'aspirante è una reputazione di onore e di probità incontestata.   
Agli uomini per i quali la religione è la consolazione suprema, la Massoneria dice: Coltivate la vostra religione senza ostacolo, seguite le ispirazioni della vostra coscienza; la Massoneria non è una religione, non ha un culto; così pure essa vuole l'istruzione laica, la sua dottrina è tutta intera in questa bella prescrizione: Ama il tuo prossimo.   
A quelli che temono, con tanta ragione, le discordie politiche, la Massoneria dice: Proscrivo delle mie riunioni ogni discussione, ogni dibattito politico; sii per la tua Patria un servitore fedele e devoto, del resto non hai da da renderci conto alcuno. L'amore per la Patria si accorda del resto molto bene con la pratica di tutte le virtù!   
Si è accusato la Massoneria di immoralità! La nostra morale, è la morale più pura, più santa; ha per base la prima di tutte le virtù: l'umanità. Il vero Massone persegue il bene, stende la sua sollecitudine sugli infelici, qualunque siano, nella misura delle proprie disponibilità. Non può dunque che respingere con disgusto e disprezzo l'immoralità.   
Tali sono i fondamenti sui quali poggia la Massoneria e che assicurano a tutti i membri di questa grande famiglia l'unione più stretta, qualunque sia la distanza che divide i diversi paesi che abitano; vi è tra di loro l'amore fraterno. E chi può attestare meglio questa verità se non la riunione stessa del nostro Convento?   
Sconosciuti uni agli altri, provenienti da paesi ipiù diversi come ci scambiammo le prime parole di benvenuto ecco che già il più intimo sentimento di unione regnava tra di noi; le mani si stringevano fraternamente, e all'insegna della più toccante concordia le nostre risoluzioni più importanti sono state prese con assenso unanime.   
Massoni di tutte le contrade, cittadini di tutti i paesi, ecco i precetti, ecco le leggi della Massoneria, ecco i suoi misteri. Contro di Lei gli sforzi della calunnia rimangono impotenti, e le sue ingiurie resteranno senza eco; marciando pacificamente di vittoria in vittoria, la Massoneria estenderà, ogni giorno di più, la sua azione morale e civilizzatrice.

PORTATA STORICA DEL CONVENTO
Il documento che segue è opera d'ingegno dell'Illustrissimo F:. Jean Five, ogni diritto è dichiarato.La libera circolazione in rete è subordinata alla citazione della fonte (http://www.montesion.it/_montesion/Montesion.html) e dell'Autore.
INTRODUZIONE
Sono trascorsi più di 140 anni da quando si tenne questo Convento. I Massoni Scozzesi ne parlano spesso o vi si riferiscono; ma rari sono attualmente coloro che ne hanno letto il resoconto e più rari ancora coloro che hanno analizzato i lavori che vi si svolsero o i documenti che ne furono il risultato.
Ricordiamo dapprima le circostanze dell'incontro. Esse spiegano, in parte, i risultati ai quali condusse. Era la prima volta, dalla creazione, nel 1801, del Supremo Consiglio di Charleston che i Supremi Consigli esistenti (od almeno una parte di essi) si incontravano.
Esistevano, nel 1875, 21 Supremi Consigli, che il Convento, nel corso dei suoi lavori, riconobbe come regolari ed un certo numero di altri che, per diverse ragioni, non furono riconosciuti come tali.
Il S.C. di Svizzera, organizzatore del Convento, non contava che due anni e mezzo di esistenza. L'Europa aveva vissuto un periodo difficile con la guerra franco-tedesca ed i torbidi politici in parecchi paesi (La Comune a Parigi nel 1871, la proclamazione della Repubblica in Spagna nel 1873 e la guerra carlista l'anno seguente), l'unità politica dell'Italia era stata appena realizzata, l'imperialismo tedesco si affermava e la colonizzazione dell'Africa si sviluppava.
I Supremi Consigli che parteciparono al Convento, per tutta la sua durata od una parte di essa, furono quelli dell'Inghilterra e del paese del Galles, del Belgio, di Scozia (per due giorni), di Francia, d'Italia, di Colon (Cuba), di Ungheria (per procura), di Grecia (per procura e per due giorni soltanto), di Svizzera, del Perù (per procura) e del Portogallo (per procura).
Secondo il discorso di benvenuto indirizzato ai delegati del Sovrano Gran Commendatore di Svizzera, sembra che quest'ultimo si immaginasse che esisteva una «alleanza» tra i Supremi Consigli. Ora, non vi fu mai altra alleanza che quella risultante dal «Trattato di Unione, di Alleanza e di Confederazione» conclusa nel 1834 tra i Supremi Consigli della Francia, del Belgio, del Brasile ed il famoso Supremo Consiglio dell'emisfero occidentale (sedicente «legalmente» costituito dagli antichi Supremi Consigli della nuova Spagna di terra ferma e America meridionale dall'uno all'altro mare, isole Canarie, ecc., e l'antico Supremo Consiglio dell'America settentrionale sedente a New York) del non meno famoso Conte di Saint Laurent, sedicente Sovrano Gran Commendatore. Non abbiamo traccia di adesione di altri Supremi Consigli a questo Trattato ed è ben dubbio che la Unione, l'Alleanza e la Confederazione evocate dal titolo del trattato del 1834 avessero qualche consistenza reale nel 1875.
D'altra parte, certi interventi nel corso dei lavori offrono materia di sorpresa. Segnatamente, un delegato mise in questione - senza successo d'altronde - l'uso della formula tradizionale «A Gloria del Grande Architetto dell'Universo». Inoltre, il Supremo Consiglio di Francia propose l'adozione della divisa «Libertà, Uguaglianza, Fratellanza» come nuova divisa dei Supremi Consigli. Il Convento decise che la divisa «Deus Meumque Jus» restasse quella dei Supremi Consigli ma concesse che questi potessero adottare una sottodivisa.
I tre punti importanti trattati dal Convento furono:
    La redazione di una versione modificata delle Grandi Costituzioni del 1786,
    La redazione di una dichiarazione di principi
    L'adozione di un «Trattato di Unione, di Alleanza, e di Confederazione dei Supremi Consigli del Rito Scozzese Antico ed Accettato». 
Infine, fu stabilito un «tegolatore».

VERSIONE MODIFICATA DELLE GRANDI COSTITUZIONI
È interessante notare che i membri della commissione incaricata di modificare le Grandi Costituzioni furono un inglese, un francese, un italiano ed un belga. L' 11 settembre 1875, il Convento adottò unanimemente la revisione progettata. Le modificazioni avevano per scopo di mettere le Costituzioni in armonia con le esigenze «legittime» della civiltà moderna.
Vediamo in che cosa esse principalmente consistevano:
Articolo 2: L'Articolo 2 del 1786 diceva che l'oggetto particolare della missione dei Grandi Ispettori Generali era.... di far regnare fra essi la carità, l'unione e l'amore fraterno. Nel 1875, questo divenne .... di mantenere fra essi i principi e l'amore del prossimo, della concordia e della fraternità. Niente, sembra, parrebbe giustificare questa modifica del tracciato iniziale.
Questo articolo 2 fissa a 9 il numero minimo dei Grandi Ispettori Generali per costituire un Supremo Consiglio mentre le Costituzioni del 1786 prevedevano che quando il numero di 3 fosse raggiunto, il Supremo Consiglio sarebbe stato costituito. Infine, fu stipulato che i membri di un Supremo Consiglio sarebbero nominati ad vitam.
Articolo 3: Fu previsto che, in un nuovo Supremo Consiglio, la durata massima del mandato del G.M.(Commendatore) sarebbe di 9 anni. Gli altri Ufficiali sarebbero eletti per 9 anni al più. Da allora, tutti gli Ufficiali compreso il Sovrano Gran Commendatore sarebbero sottoposti ad elezione. Di più, nei Supremi Consigli esistenti al 22 settembre 1875, tutti gli Ufficiali sarebbero sottoposti a rielezione nel termine massimo di 9 anni. Niente di simile era previsto nel 1786 ed il Sovrano Gran Commendatore aveva il potere di nominare il suo Luogotenente, il Ministro di Stato, il Gran Maestro delle Cerimonie, il Capitano delle Guardie ed il potere di nomina a tutti gli uffici.
Articolo 4: Mantenendo lo spirito delle disposizioni dell'Articolo 4 del 1786, non fu più fatto riferimento alle monete «Federico d'Oro» o «Luigi d'Oro».
Articolo 5: Nel 1786, era stato stipulato che « ogni Supremo Consiglio si comporrà di 9 Sovrani Grandi Ispettori Generali del 33° di cui 4 almeno dovranno professare la religione dominante del paese». Questa prescrizione fu abbandonata, come pure la disposizione che prevedeva che, il Sovrano Gran Commendatore ed il suo Luogotenente essendo presenti, 3 membri sarebbero sufficienti per comporre il Supremo Consiglio e svolgere gli affari dell'Ordine.
Veniva ora reclamata la presenza di un terzo dei membri. Il nuovo articolo permetteva ai Supremi Consigli di portare a 33 al massimo il numero dei loro Grandi Ispettori Generali attivi.
Fu detto inoltre, che, d'ora innanzi, fuori dai Supremi Consigli esistenti, non si sarebbe potuto avere che un Supremo Consiglio nell'estensione di un paese.
Articolo 6: Era la riproduzione dell'articolo 6 iniziale.
Articolo 7: Esso era pure senza mutamento.
Articolo 8: Esso instaurò l'elezione dei Presidenti a tutti i gradi secondo le prescrizioni stabilite dal loro Supremo Consiglio ma soppresse la sanzione preventiva del Supremo Consiglio per gli atti del Concistoro del 32° grado.
Articolo 9: Questo nuovo articolo soppresse la disposizione del 1786 che non accordava la protezione delle Grandi Costituzioni che ai Supremi Consigli regolarmente costituiti e riconosciuti da tutti gli altri.
Articolo 10: Questo articolo estese a tutti i gradi la interdizione fatta ai Grandi Ispettori Generali di conferire di loro propria autorità il 30° ed i seguenti.
Articolo 11: Non apportava praticamente alcun mutamento notevole alle disposizioni dell'antico articolo 11.
Articolo 12: Esso riprese il testo dell'antico articolo 14.
Articolo 13: Esso confermò le disposizioni dell'antico articolo 15.
Articolo 14: Esso ripeté le stipulazioni dell'antico articolo 17.
Articolo 15: Esso trattò delle questioni finanziarie nello spirito dell'antico articolo 18.
Articolo 16: Esso proclamava che le disposizioni seguenti «sono state rivestite delle firme dei delegati delle varie potenze massoniche, per avere forza di legge presso tutte le obbedienze del Rito Scozzese Antico ed Accettato».
Non si tratta, per l'autore del presente studio, di mettere in dubbio la buona fede dei delegati che redassero queste modifiche, e che - benché rappresentanti solamente di un po’ più del terzo dei Supremi Consigli esistenti - credettero di poter legiferare per l'insieme dei Supremi Consigli. L'avvenire rivelò che essi non avevano misurato le implicazioni di una tale azione.
Senza estendere il giudizio sulle modificazioni minori che, d'altronde, possono apparire come dei logici adattamenti, occorre ben convenire che altre alterazioni costituiscono dei mutamenti importanti: limitazione a 9 anni del mandato degli Ufficiali, elezioni, soppressione della sanzione del Supremo Consiglio per gli atti del Concistoro del 32° grado, soppressione dell'importante registro degli atti dei Grandi Ispettori Generali prescritto dall'antico articolo 16, ecc...
Paul Naudon, a pagina 154 della sua opera «Histoire et Rituels des Hauts Grades maçonniques», rileva quello che segue nella nota 1, a piè di pagina: «Sostituendo segnatamente l'elezione per 9 anni del Gran Commendatore alla sua designazione a vita e sopprimendo il suo diritto di nominare i Grandi Ufficiali e di designare il suo successore nella persona del Luogotenente Gran Commendatore, tutte le cariche divenendo elettive. Osserviamo che questa innovazione non è conforme al primo di questi due principi che hanno ispirato l'organizzazione del Rito: l'inamovibilità e la collegialità: Osserviamo anche, in quello che concerne questo secondo principio, che il Sovrano Gran Commendatore regna, come è detto talvolta, ma che al di fuori dei suoi diritti precisi e importanti, non governa. Esso non è in seno al Supremo Consiglio che un pari fra i pari, primus inter pares, e tutte le decisioni dovranno essere prese alla maggioranza (articolo 17 delle Grandi Costituzioni), salvo le cooptazioni di nuovi membri effettivi, come delle nomine del 33°, per le quali l'unanimità è richiesta (articolo 2, paragrafo 4)».
Dalla lettura del testo del 1875 si sviluppa l'impressione che esso costituisce una ingerenza nel governo dei Supremi Consigli, tanto più che nel suo articolo 16 esso dichiara che avrebbe forza di legge per tutti i Supremi Consigli.
Non si trattava di una raccomandazione come si stabilì saggiamente in seguito, nelle Conferenze internazionali, da proporre al gradimento dei Supremi Consigli. I delegati legiferavano di autorità. Essi aggiunsero e tolsero alle disposizioni del 1786. Si erogarono così, nella migliore fede del mondo, certissimamente, un diritto che non avevano.


DICHIARAZIONE DI PRINCIPI
Il secondo atto importante del Convento fu la elaborazione e la firma da parte dei delegati (salvo quello di Scozia e di Grecia che aveva lasciato il Convento) del «Trattato di Unione, di Alleanza e di Confederazione dei Supremi Consigli del Rito Scozzese Antico e Accettato» compreso in questa una «dichiarazione di principi della Massoneria Scozzese» di cui noi riproduciamo il testo qui avanti:
«La Massoneria proclama, come ha proclamato dalla propria origine, l'esistenza di un principio creatore sotto il nome di Grande Architetto dell'Universo.
Essa non pone alcun limite alla libera ricerca della verità ed è per garantire a tutti questa libertà che essa esige da tutti la tolleranza.
La Massoneria è dunque aperta uomini di ogni nazionalità; di ogni razza, di ogni credenza.
Essa proibisce nelle proprie Officine ogni discussione politica o religiosa; essa accoglie ogni profano, quali siano le sue opinioni in politica e in religione, purché egli sia libero e di buoni costumi.
La Massoneria ha per iscopo di lottare contro l'ignoranza in tutte le sue forme; è una scuola mutua di cui il programma si riassume così: obbedire alle leggi del proprio paese, vivere secondo l'onore, praticare la giustizia, amare il proprio simile, lavorare senza sosta alla felicità dell'umanità per la sua emancipazione progressiva e pacifica.
Ogni Massone del Rito Scozzese A.A. è tenuto ad osservare fedelmente le leggi fondamentali dell'Ordine e le decisioni del S.G. della sua obbedienza».
Il 1° paragrafo di questa dichiarazione suscitò vigorose proteste da parte dei Supremi Consigli di lingua inglese e la maggior parte di essi si riunirono ad Edimburgo nel 1877 per discuterne.
Nel suo libro «Contribution à l'Etude des Hautes Grades de la Franc-Maçonnerie et particulierment à l'Histoire du Rite Ecossais Ancien et Accepté en Belgique» (Bruxelles 1937) l'allora Gran Commendatore (belga) Fernand Clement scriveva a questo proposito alle pagine 174 e 175:
«Negoziati ben difficili dovettero impegnarsi.
«Il Supremo Consiglio di Belgio propose la seguente relazione: La Massoneria proclama, come ha sempre proclamato dalla sua origine, come principio necessario e fondamentale l'esistenza di Dio, il G:.A:.D:.U:.
Questo testo fu sottoposto al Supremo Consiglio di Inghilterra che lo cambiò e scrisse: La Massoneria proclama come ha sempre proclamato dalla sua origine l'esistenza di Dio, il G:.A:.D:.U:. e la immortalità dell’anima.
Questa ultima redazione si urtò con l'opposizione dei SS.CC. stranieri e queste nuove tergiversazioni provocarono l’invio il 12 agosto 1880, dal Supremo Consiglio di Inghilterra, di una circolare nella quale esso annuncia che dopo aver accuratamente esaminate le varie questioni che si sono elevate in seguito al Convento di Losanna senza ricevere soluzione, esso le considera come non aventi scopo pratico e non offrenti alcun vantaggio. Esso si separa dunque con un vivo sentimento di rammarico dalla Confederazione pur assicurando i Supremi Consigli che hanno preso parte con esso al Convento del suo desiderio di restare con essi nei termini più amichevoli e più fraterni».
«In tenuta del 22 agosto 1880, il Supremo Consiglio del Belgio decide a sua volta di denunciare il Trattato concluso a Losanna e indirizza a tutti i Supremi Consigli Confederali la seguente comunicazione:
Abbiamo il favore di informarvi che, nella sua seduta del 22 di questo mese, il Supremo Consiglio del Belgio ha risoluto di ritirarsi dalla Confederazione dei Supremi Consigli formata a Losanna nel 1875. Il grande scopo di una riunione tra tutti i Supremi Consigli non si è realizzato. Noi crediamo di non dover contribuire a mantenere una istituzione senza utilità pratica.
Una organizzazione di questa natura non dovendo produrre che dei mali irreparabili.
Comunicandovi la risoluzione presa dal Supremo Consiglio credo di dover assicurare tutti i Membri della Confederazione che esso tiene ad intrattenere con essi le relazioni più amichevoli e più assidue».
Da parte sua, Paul Naudon, nell'«Histoire et Rituels des Hautes Grades Maçonniques - le Rite Ecossais Ancien et Accepté» (Paris 1966) dichiara a pagina 152, sotto la nota 1: «Il Supremo Consiglio di Svizzera, facendosi interprete di una esigenza del Supremo Consiglio di Inghilterra presso le altre potenze, le impegnò nondimeno a rettificare come segue la dichiarazione dei principi: La Massoneria proclama come ha proclamato dalla sua origine l'esistenza di Dio, il G:.A:.D:.U:. e la immortalità dell'anima.
Il Supremo Consiglio di Francia “se rallia” di questa dichiarazione».
Si fa osservare che il 1° paragrafo della dichiarazione dei principi, quale era stato approvato dal Convento, costituiva infatti una definizione del G:.A:.D:.U:. qualificandolo come «principio creatore», definizione suscettibile di non essere accettabile da tutti i Massoni scozzesi. L'espressione di «Supreme Being» (Ente Supremo) usata dalla giurisdizione nord degli Stati Uniti sembra largamente preferibile perché essa non costituisce una definizione, lasciando ad ogni Massone la possibilità di comprendere con queste parole ciò che egli concepisce della divinità.

IL TRATTATO DI UNIONE, DI ALLEANZA E DI CONFEDERAZIONE
I delegati rappresentanti i 9 Supremi Consigli seguenti firmarono questo trattato: Inghilterra e Paesi del Galles, Belgio, Colon (Cuba), Francia, Ungheria, Italia, Perù, Portogallo e Svizzera, appoggiandosi sui 7 punti che seguono:
- La Massoneria è una istituzione di fraternità universale l'origine della quale rimonta alla culla della società umana; essa ha per dottrina il riconoscimento di una forza superiore di cui proclama l'esistenza sotto il nome di Grande Architetto dell'Universo;
- Tutti i veri Massoni, quale sia loro patria, non formano che una sola famiglia di fratelli sparsi sulla superficie della terra; essi compongono l'Ordine Massonico;
- Ogni S.C. governa, mediante degli statuti generali, le Officine della sua obbedienza; il suo potere è sovrano e indipendente in tutta l'estensione della sua giurisdizione territoriale, ma senza portare offesa alle leggi generali dello Scozzesismo ed agli Statuti fondamentali del Rito;
- Attentare alla indipendenza di un S.C. regolare e riconosciuto è attentare alla indipendenza di tutti gli altri, è turbare l'ordine intiero;
- L'azione di un S.C. non può legalmente estendersi che sui massoni alla sua obbedienza;
- Il primo dovere del vero Massone è la fedeltà alla sua patria; egli pone nel numero delle sue obbligazioni più sacre il rispetto dei giuramenti che lo legano al suo Rito, alla Loggia dove egli ha ricevuto la luce, alla potenza massonica da cui egli ricava i suoi poteri.
- La missione di tutte le Officine del Rito Scozzese A.A. è di lavorare allo scopo dell'Ordine; quella dei Supremi Consigli è di insegnar loro la dottrina massonica e di dirigere le loro azioni con la purezza dei principi e con l'osservanza degli Statuti fondamentali dell'Ordine.
Il 1° di questi punti aveva il grave inconveniente di proporre un'altra volta una definizione del G:.A:.D:.U:., definizione che, come quella della dichiarazione dei principi, sollevò delle obiezioni e d'altronde ne solleva ancora.
Vediamo ora quale era la sostanza del Trattato:
Gli Articoli 1 e 2 proclamanti la costituzione di una confederazione di Supremi Consigli i cui membri si promettono un mutuo appoggio per il rispetto dei diritti, dei privilegi, dell'indipendenza del Rito Scozzese A.A. e la integrità territoriale delle loro giurisdizioni.
L'Articolo 3 organizza delle riunioni dei Supremi Consigli confederati ogni 10 anni a partire dal 1878 per deliberare e decretare in comune maggioranza di voti, qualsiasi misura giudicata necessaria agli interessi del Rito. I lavori saranno tenuti in Francese.
L'Articolo 4 è un invito ai Supremi Consigli ad aderire al Trattato e alla confederazione a condizione di provare la loro legittimità di origine, di aderire alle Grandi Costituzioni modificate, di possedere esclusivamente l'amministrazione ed il governo dei gradi al di sopra del 30 e non ammettere nessun controllo dei corpi rilevante da un G:.O:. su tali gradi.
L'Articolo 5 impone ai Supremi Consigli della Confederazione di avere ottenuto l'accordo della maggioranza dei Supremi Consigli, per crearne un altro.
L'Articolo 6 fissa a 9 il numero minimo e a 33 il numero massimo dei 33° attivi in un Supremo Consiglio.
L'Articolo 7 istituisce un tribunale giudicante in prima istanza alla maggioranza dei voti espressi, ogni difficoltà che si verifichi tra i Supremi Consigli confederati, appello potendo essere portato davanti al più vicino Convento deliberante in ultima istanza a maggioranza di voti.
L'Articolo 8 rinvia i casi di scissione al tribunale deliberante in prima istanza.
L'Articolo 9 prevede che ogni Supremo Consiglio dovrà convocare alle sue riunioni i rappresentanti dei Supremi Consigli confederati che potranno protestare contro le deliberazioni che sembrerebbero loro compromettere gli interessi generali dell'Ordine.
L'Articolo 10 stipula che ogni Supremo Consiglio regolerà i suoi propri conflitti interni senza che gli altri Supremi Consigli confederati possano intervenire.
L'Articolo 11 dice che i Supremi Consigli cessassero le loro relazioni con tutte le potenze che violassero gli impegni o mantenessero delle relazioni con un Supremo Consiglio messo legalmente fuori della confederazione.
L'Articolo 12 stipula che un Supremo Consiglio che crea un corpo subordinato in un paese non occupato da un Supremo Consiglio ha il diritto di giurisdizione su questo paese.
L'Articolo 13 prevede che, ogni anno, ogni Supremo Consiglio pubblicherà la tabella dei suoi Ufficiali, la lista dei suoi corpi subordinati, come pure dei suoi atti.
L'Articolo 14 interdice ai Supremi Consigli di promuovere ad alcun grado del Rito il cittadino di un paese ove esiste un Supremo Consiglio senza l'accordo di quest'ultimo.
L'Articolo 15 dice che un Supremo Consiglio non può nominare membro effettivo un Grande Ispettore Generale di un'altra giurisdizione.
L'Articolo 16 organizza la regolarizzazione dei Massoni che avrebbero ricevuto irregolarmente dei gradi scozzesi.
L'Articolo 17 stipula che ogni Supremo Consiglio considererà come radiato o espulso dall'Ordine ogni membro che un altro Supremo Consiglio avrà radiato o espulso.
L'Articolo 18 prevede che mediante dichiarazione un Supremo Consiglio potrà mantenere delle relazioni - che non impegneranno gli altri - con un corpo massonico non riconosciuto da questi ultimi ma esistente prima del Trattato.
L'Articolo 19 proibisce le alleanze tra corpi subordinati dipendenti da diversi Supremi Consigli.
L'Articolo 20, i Supremi Consigli contraenti proclamano essere, le Grandi Costituzioni del 1786 modificate, le Grandi Costituzioni del Rito e vi associano un nuovo tegolatore adottato dal Convento.
L'Articolo 21 prescrive alle Officine e ai Massoni scozzesi di considerare queste Grandi Costituzioni modificate come legge generale dell'Ordine, di rispettarle e di osservarle.
L'Articolo 22 non ha interesse.
In appendice al Trattato, i delegati hanno stabilito e riconosciuto le giurisdizioni territoriali dei Supremi Consigli riconosciuti alla data del Trattato, vale a dire: ETATS-UNIS (NORD), ETATS-UNIS (Sud), ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES, Belgio, Canada, Chili, Colon (Cuba), Scozia, Columbia, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Messico, Perù, Portogallo, Argentina, Svizzera, Uruguay, Venezuela. 

SUL TRATTATO DI UNIONE E SULLA CONFEDERAZIONE
Noi non intendiamo certo condannare tutte le disposizioni del Trattato ma, certamente, condanneremo quelle che sono riprese negli articoli 3,5,7,8 e 9 che consacrano per i Supremi Consigli confederati l'abbandono della loro piena sovranità e della loro totale indipendenza in un ambito di importanza capitale.
Si obietterà che i vantaggi dell'istituzione di una confederazione giustificano questo abbandono e io so che si invocherà a questo riguardo, l'esempio delle confederazioni politiche. Ai nostri occhi, questa assimilazione non è pertinente, perché noi ci muoviamo qui in un campo che non può avere alcuna somiglianza con quello in cui si muovono gli stati politici. Non perdiamo di vista che la Massoneria del R.S.A.A. è un Ordine iniziatico e che esso è ben altra cosa di un insieme di stati più o meno sovrani.
Ma inoltre, se noi rileggiamo le Grandi Costituzioni del 1786, sia nella versione detta dei 18 articoli, sia nella versione latina conosciuta dal 1834, constateremo che non è mai stata questione di confederazione e che la caratteristica dei Supremi Consigli è di detenere tutta la autorità massonica nell'ambito della loro giurisdizione, (vedere particolarmente gli articoli 2 e 12 della versione latina del 1834 la più generalmente ammessa dai Supremi Consigli e quella alla quale si sono riferite in seguito le conferenze internazionali). E quindi le rinunce tolgono ai Supremi Consigli il loro carattere «Supremo», sia perché il Trattato prevede il decreto di decisione alla maggioranza dei voti espressi, sia perché prevede che essi debbano ottenere l'accordo della maggioranza degli altri per creare un Supremo Consiglio in un paese dove non esiste o anche perché essi debbono sottoporre al giudizio di un tribunale di un Convento statuente alla maggioranza dei voti le questioni che li dividerebbero. E che dire delle disposizioni che obbligano i Supremi Consigli confederati a convocare ai loro lavori i Grandi Rappresentanti degli altri Supremi Consigli e arrivano fino a prevedere che essi dovranno inserire nei loro processi verbali le proteste eventuali che questi rappresentanti eleverebbero contro deliberazioni che considerassero compromettere gli interessi generali dell'Ordine?
Questi abbandoni di sovranità sono, con l'imposizione delle modifiche delle Grandi Costituzioni, i vizi fondamentali del Convento di Losanna. Si spiega male come dei Grandi Ispettori Generali effettivi, dopo i loro impegni solenni che hanno dovuto prendere prima di passare all'attività; abbiano potuto sottoscrivere a questi abbandoni di una parte dei poteri di governo, di amministrazione e legislazione dei loro Supremi Consigli rispettivi.
Con ragione, il Grande Commendatore Onorario del Supremo Consiglio di Svizzera, l'illustre Fr. Paul Collet, scriveva in uno studio rimesso ai partecipanti alla conferenza dei Grandi Commendatori europei di Losanna nel 1965: «Anche se si ammette che le Costituzioni del 1875 leghino le parti contraenti, non resta meno che gli altri Supremi Consigli non hanno a conformarvisi».
Infine, con una lettera del febbraio 1969, il Gran Commendatore Svizzero, in risposta ad una domanda del Gran Commendatore del Belgio, gli faceva sapere che non era stata trovata traccia nella sede del suo Supremo Consiglio di ratifiche del Trattato.
É allora evidente che i testi decretati a Losanna nel 1875 non hanno alcuna forza obbligatoria per i Supremi Consigli del Rito Scozzese Antico e Accettato.
Occorre ben convenire che il Convento di Losanna condusse nella pratica ad uno scacco e che esso è stato causa di confusione nel Rito Scozzese. La sua conseguenza più immediata fu che durante numerosi anni si verificò impossibile organizzare un nuovo incontro internazionale tra i Supremi Consigli. Non fu che nel 1907, dopo laboriose discussioni e con l'appoggio del Sovrano Gran Commendatore J. D. Richardson della giurisdizione Sud degli Stati Uniti e del Sovrano Gran Commendatore Raymond del Supremo Consiglio di Francia, che il Sovrano Gran Commendatore belga Goblet d'Alviella poté riunire a Bruxelles 20 Supremi Consigli in quella che si è convenuto di chiamare la prima Conferenza internazionale dei Supremi Consigli.
Ora, il 14 Giugno 1907, questa conferenza adottò la risoluzione A sulla unità del Rito. Esso rispondeva così alla domanda: «Quali sono le regole di organizzazione che, essendo applicate da tutti i Supremi Consigli, possono essere considerate gli Statuti Generali del Rito Scozzese Antico e Accettato?»
Ecco come questa risoluzione A fu redatta: «Gli Statuti Generali del Rito Scozzese Antico e Accettato sono basati sulle Costituzioni del 1786» (Estratto ricavato dall'appendice del resoconto della conferenza intitolato: ricapitolazione delle decisioni della conferenza).
Nel suo rapporto, presentato al Supremo Consiglio del Belgio il 26 luglio 1907, il Sovrano Gran Commendatore Eugenio Goblet d'Alviella, che aveva presieduta la conferenza, dichiarò: «È stato unanimemente riconosciuto che le sole basi fondamentali del Rito erano le Grandi Costituzioni del 1786 e così spariscono le ultime tracce delle difficoltà che avevano portato i tentativi fatti dal Convento di Losanna allo scopo di introdurre delle modifiche costituzionali respinte da un certo numero di Supremi Consigli». (Testo estratto dalle: «Costituzioni, Statuti e Regolamenti generali del R.S.A.A. per il Belgio e gli altri Paesi sottoposti alla sua obbedienza». Pubblicazione ufficiale del Supremo Consiglio del Belgio, edita nel 1910, pagine 101).
Alla pagina 103 di questa pubblicazione, si può leggere quanto segue: «Le risoluzioni sono state successivamente ratificate da tutte le giurisdizioni rappresentate alla Conferenza (di Bruxelles 1907), vale a dire: I Supremi Consigli dell'America Centrale, della Repubblica di Argentina, del Brasile, del Canada, della Repubblica Dominicana, dell'Egitto, degli Stati Uniti (giurisdizione nord e giurisdizione sud) di Francia, d'Italia, del Messico, del Paraguay, del Portogallo, di Svizzera, dell'Uruguay, del Venezuela e del Belgio, più i Supremi Consigli del Cile, del Perù e di Colombia. Esse sono state egualmente accettate dal Supremo Consiglio di Turchia recentemente costituito».
Le conferenze internazionali ulteriori hanno confermato a molte riprese che le Grandi Costituzioni del 1786 sono la legge del Rito Scozzese Antico e Accettato.
POSIZIONE DEI SUPREMI CONSIGLI
Si sarebbe potuto credere che dopo la ratifica delle risoluzioni della Conferenza internazionale di Bruxelles del 1907 da 22 Supremi Consigli non si sarebbe più evocato il Convento di Losanna del 1875 che come un incidente senza conseguenze nella vita del R.S.A.A.
Lo sviluppo delle comunicazioni internazionali e le difficoltà sopravvenute nel Rito durante gli ultimi anni hanno fatto apparire delle situazioni talvolta contraddittorie.
È così che se certi Supremi Consigli come quelli di Inghilterra e del Paese del Galles, delle Giurisdizioni sud e nord degli Stati Uniti d'America, del Canada, della Scozia, dell'Irlanda, dell'Olanda, della Grecia, della Francia (riorganizzata nel 1965), di Israele, del Belgio, ecc... non accordano nessun valore alle decisioni di Losanna del 1875, ce ne sono disgraziatamente degli altri che sembrano avere perduto di vista che essi hanno formalmente ratificate le risoluzioni, della Conferenza internazionale di Bruxelles del 1907 e che si rifanno in un modo od in un altro al Convento di Losanna. Questi ultimi Supremi Consigli si riferiscono così ad una versione modificata dello Grandi Costituzioni e sostengono di far parte di una Confederazione di cui, su 9 costituenti, 2 si sono ufficialmente ritirati, di cui altri sono scomparsi (Ungheria e Portogallo) e di cui uno (la Svizzera) per la voce del suo Sovrano Gran Commendatore Onorario, in una pubblicazione che ha avuto la sua completa approvazione; afferma nel 1965 che non vi è confederazione dei Supremi Consigli.
È importante d'altronde osservare che questa sedicente confederazione non ha alcuna attività percettibile, salvo il fatto che essere talvolta evocata da alcuni.
Siccome l'autore del presente studio è un membro del Supremo Consiglio del Belgio, gli piace sottolineare qui:
1°. Che il Supremo Consiglio del Belgio si è ritirato dalla Confederazione con sua lettera del 22 agosto 1880 che costituisce una denuncia senza equivoci del trattato del 1875;
2°. Che per il fatto della sua ratifica della risoluzione A della Conferenza Internazionale del 1907 e per la dichiarazione estremamente precisa del suo Sovrano Gran Commendatore del 26 luglio 1907, il Supremo Consiglio del Belgio non riconosce le modifiche costituzionali decretate a Losanna nel 1875.
Il presente studio ha come unico scopo di illuminare i Massoni scozzesi di buona volontà che non hanno avuto il privilegio di poter consultare i testi e che vogliono giudicare le cose senza passione. Essa è una presentazione obiettiva dei fatti che possono essere verificati negli archivi del Supremo Consiglio del Belgio.
L'autore augura che dopo averlo letto i Massoni scozzesi responsabili assumano le loro responsabilità con piena conoscenza di causa.

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